COMUNICAZIONE IN TEMA DI INDENNIZZI AUTOMATICI – Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.

Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora.

 

L’esercente la vendita, decorsa la scadenza di adempimento indicata in fattura senza che il cliente abbia provveduto al relativo pagamento, attiverà le procedure previste dalla normativa in caso di morosità del cliente finale (Testo Integrato Morosità Gas – TIMG Delibera ARG/gas 99/11 e successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, l’esercente la vendita invierà al cliente una comunicazione di costituzione e messa in mora a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) contenente intimazione e diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni solari (oppure 10 giorni in caso di invio tramite PEC) decorrenti dalla data di emissione della medesima raccomandata di messa in mora.

Se il cliente avrà provveduto al pagamento di quanto richiesto nei termini concessi per l'adempimento, dovrà darne immediatamente comunicazione all’esercente la vendita mediante invio dell'attestazione di pagamento  tramite fax o per email, oppure presentando l’originale della medesima documentazione presso gli sportelli dell’esercente la vendita negli orari di ufficio.

 

 

Se il cliente, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal predetto termine di scadenza del sollecito, non avrà provveduto al pagamento di quanto dovuto, l’esercente la vendita avrà il diritto di chiedere all’impresa distributrice la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nei 90 giorni successivi a tale richiesta, l'esercente la vendita potrà emettere i solleciti di pagamento con i termini di scadenza ridotti a 10 giorni solari dalla data di emissione, e la richiesta di sospensione per morosità può essere presentata entro 2 (due) giorni dalla scadenza del sollecito.

 

L’esercente la vendita corrisponderà al cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a:

  • euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o posta eletronica certificata;
  • euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
    • non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento;
    • non sia stato rispettato il termine massimo (3 giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio;
    • non sia stato rispettato il termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.

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