Registro degli ulteriori obblighi informativi in bolletta 

Gli ulteriori obblighi informativi elencati in questo registro sono rappresentati da messaggi informativi per i quali la collocazione in bolletta può essere libera o, alternativamente, con indicazione specifica (ad esempio in un foglio separato) ma non nello "Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità"; di norma l'Autorità si limita a indicare il contenuto delle informazioni da esporre a cura del venditore, ma non un testo definito.
Rientrano tra gli ulteriori obblighi informativi anche i messaggi o le informazioni da riportare in bolletta disposti da altre istituzioni o fonti normative

Registro degli ulteriori obblighi informativi in bolletta        
settore
argomento
destinatari
data inizio
data fine
periodicità o condizioni
informazioni minime da esprimere a cura del venditore
riferimento
gas
assicurazione gas
clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato
01-gen-21
31-dic-24
almeno una volta all'anno
inserimento di una nota informativa sull’assicurazione
gas
assicurazione per gas diversi
clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas diversi assicurato
01-gen-21
31-dic-24
una volta all'anno, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente
“quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”
elettricità
bonus sociale disagio fisico
clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico
feb-20
indeterminato
ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico)."
elettricità/gas
bonus sociale
clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
01-nov-21
indeterminato
ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”
gas
bonus sociale
clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
01-nov-21
indeterminato
ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”;
gas
cessazione fornitura
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
 
comunicazione al cliente finale che al cliente finale informando che la presente bolletta sintetica non costituisce la bolletta sintetica di chiusura e che "quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell’impresa di distribuzione"
 
elettricità/gas
indennizzi codice di condotta commerciale
clienti finali con un contratto di fornitura per punti di prelievo e/o punti di riconsegna esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno
01-ott-18
indeterminato
in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 13.1 e 13.5 del codice di condotta commerciale
la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto del Codice di condotta commerciale definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
in caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF
“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 del TIF
“Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.0 del TIF
“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del TIF
“Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”
elettricità
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
01-gen-16
31-dic-23
in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51 del TIQE
indicazione della causale del rimborso: “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”. Il venditore è tenuto a indicare la data dell’interruzione all’utente
elettricità
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
01-gen-16
31-dic-23
in caso di mancato rispetto degli livelli specifici di qualità commerciale definiti dall’articolo 101 del TIQE
indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
gas
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali alimentati in bassa pressione
01-gen-20
31-dic-25
in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 66 della RQDG
indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
gas
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali alimentati in bassa pressione
01-gen-20
31-dic-25
in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 63 della RQDG
indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito"
elettricità/gas
indennizzi qualità vendita
clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione
01-apr-23
indeterminato
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall’Articolo 15, comma 15.1 del TIQV nella prima bolletta utile
la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
elettricità/gas
prescrizione biennale
clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
indeterminato
in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”
elettricità/gas
prescrizione biennale
clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
indeterminato
in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione
“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
elettricità/gas
prescrizione biennale
clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-19
indeterminato
in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
Qualora il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione, esso è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Questa comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti 2 alinee
elettricità/gas
variazione unilaterale
clienti domestici e non domestici elettrici BT e gas con consumi annui <200.000 Smc
     
 
 
 
In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate
gas
pronto intervento gas
clienti finali
01-gen-20
indeterminato
ogni bolletta
Il venditore è tenuto a: 1) fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento che gli sono stati comunicati dall’impresa distributrice; b) riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” seguita dai recapiti telefonici di cui al precedente punto 1).
gas
sicurezza relativa all’impianto di utenza
clienti finali
01-lug-14
indeterminato
entro il 30 giugno di ogni anno
Il venditore fornisce ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all’impianto di utenza.
               
Ulteriori obblighi - regimi di tutela              
settore
argomento
destinatari
data inizio
data fine
periodicità o condizioni
informazioni minime da esprimere a cura del venditore
riferimento
gas
assicurazione gas
clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato
01-gen-21
31-dic-24
almeno una volta all'anno
inserimento di una nota informativa sull’assicurazione
gas
assicurazione per gas diversi
clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas diversi assicurato
01-gen-21
31-dic-24
una volta all'anno, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente
“quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”
elettricità
bonus sociale disagio fisico
clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico
feb-20
indeterminato
ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico)."
elettricità/gas
bonus sociale
clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
01-nov-21
indeterminato
ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”
gas
bonus sociale
clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
01-nov-21
indeterminato
ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”;
gas
cessazione fornitura
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
 
 
comunicazione al cliente finale che al cliente finale informando che la presente bolletta sintetica non costituisce la bolletta sintetica di chiusura e che "quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell’impresa di distribuzione"
elettricità
corrispettivo capacity
clienti finali dei servizi di ultima istanza e ai clienti delle offerte PLACET
dic-21
indeterminato
in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 13.1 e 13.5 del codice di condotta commerciale
I venditori sono tenuti a informare i clienti circa il valore del corrispettivo mercato capacità e le modalità della sua determinazione nella prima bolletta in cui il medesimo trova applicazione
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
in caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF
“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 del TIF
“Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.0 del TIF
“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
elettricità/gas
indennizzi qualità fatturazione
clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-17
indeterminato
in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del TIF
“Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”
elettricità
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
01-gen-16
31-dic-23
in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51 del TIQE
indicazione della causale del rimborso: “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”. Il venditore è tenuto a indicare la data dell’interruzione all’utente
elettricità
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
01-gen-16
31-dic-23
in caso di mancato rispetto degli livelli specifici di qualità commerciale definiti dall’articolo 101 del TIQE
indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
gas
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali alimentati in bassa pressione
01-gen-20
31-dic-25
in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 66 della RQDG
indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
gas
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
clienti finali alimentati in bassa pressione
01-gen-20
31-dic-25
in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 63 della RQDG
indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito"
elettricità/gas
indennizzi qualità vendita
clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione
01-apr-23
indeterminato
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall’Articolo 15, comma 15.1 del TIQV nella prima bolletta utile
la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
elettricità/gas
prescrizione biennale
clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
indeterminato
in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”
elettricità/gas
prescrizione biennale
clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
indeterminato
in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione
“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
elettricità/gas
prescrizione biennale
clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
01-gen-19
indeterminato
in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
Qualora il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione, esso è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Questa comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti 2 alinee
gas
ricalcolo Cmem
clienti finali
01-ott-22
indeterminato
 
 
obbligo di inserimento nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli il link all'apposita sezione del sito del venditore in cui sono fornite indicazioni e ulteriori informazioni in relazione al ricalcolo
gas
superamento tutela e diritti vulnerabili
clienti finali
set-23
31-dic-23
una volta
obblighi informativi dei venditori nei confronti dei clienti finali serviti in tutela gas relativi alla rimozione del servizio di tutela gas, (art.3 delibera 100/2023/R/com)
gas
pronto intervento gas
clienti finali
01-gen-20
indeterminato
ogni bolletta
Il venditore è tenuto a: 1) fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento che gli sono stati comunicati dall’impresa distributrice; b) riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” seguita dai recapiti telefonici di cui al precedente punto 1).
gas
sicurezza relativa all’impianto di utenza
clienti finali
01-lug-14
indeterminato
entro il 30 giugno di ogni anno
Il venditore fornisce ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all’impianto di utenza.

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