Registro degli ulteriori obblighi informativi in bolletta |
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informazioni minime da esprimere a cura del venditore
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clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato
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almeno una volta all'anno
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inserimento di una nota informativa sull’assicurazione
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assicurazione per gas diversi
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clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas diversi assicurato
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una volta all'anno, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente
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“quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”
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bonus sociale disagio fisico
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clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico
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ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
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"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico)."
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clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
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ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
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“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”
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clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
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ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
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“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”;
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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comunicazione al cliente finale che al cliente finale informando che la presente bolletta sintetica non costituisce la bolletta sintetica di chiusura e che "quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell’impresa di distribuzione"
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indennizzi codice di condotta commerciale
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clienti finali con un contratto di fornitura per punti di prelievo e/o punti di riconsegna esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno
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in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 13.1 e 13.5 del codice di condotta commerciale
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la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto del Codice di condotta commerciale definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF
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“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 del TIF
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“Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.0 del TIF
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“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del TIF
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“Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
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in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51 del TIQE
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indicazione della causale del rimborso: “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”. Il venditore è tenuto a indicare la data dell’interruzione all’utente
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
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in caso di mancato rispetto degli livelli specifici di qualità commerciale definiti dall’articolo 101 del TIQE
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indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali alimentati in bassa pressione
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in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 66 della RQDG
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indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali alimentati in bassa pressione
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in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 63 della RQDG
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indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito"
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indennizzi qualità vendita
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clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione
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In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall’Articolo 15, comma 15.1 del TIQV nella prima bolletta utile
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la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
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clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
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in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
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“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”
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clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
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in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione
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“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
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clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
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Qualora il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione, esso è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Questa comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti 2 alinee
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clienti domestici e non domestici elettrici BT e gas con consumi annui <200.000 Smc
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In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate
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Il venditore è tenuto a: 1) fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento che gli sono stati comunicati dall’impresa distributrice; b) riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” seguita dai recapiti telefonici di cui al precedente punto 1).
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sicurezza relativa all’impianto di utenza
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entro il 30 giugno di ogni anno
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Il venditore fornisce ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all’impianto di utenza.
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Ulteriori obblighi - regimi di tutela |
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informazioni minime da esprimere a cura del venditore
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clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato
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almeno una volta all'anno
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inserimento di una nota informativa sull’assicurazione
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assicurazione per gas diversi
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clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas diversi assicurato
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una volta all'anno, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell’anno precedente
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“quota annuale per l’assicurazione contro i rischi derivanti dall’uso del gas”
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bonus sociale disagio fisico
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clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico
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ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
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"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico)."
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clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
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ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
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“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”
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clienti domestici per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
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ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione
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“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”;
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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comunicazione al cliente finale che al cliente finale informando che la presente bolletta sintetica non costituisce la bolletta sintetica di chiusura e che "quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell’impresa di distribuzione"
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clienti finali dei servizi di ultima istanza e ai clienti delle offerte PLACET
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in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 13.1 e 13.5 del codice di condotta commerciale
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I venditori sono tenuti a informare i clienti circa il valore del corrispettivo mercato capacità e le modalità della sua determinazione nella prima bolletta in cui il medesimo trova applicazione
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF
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“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 del TIF
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“Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.0 del TIF
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“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”
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indennizzi qualità fatturazione
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clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del TIF
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“Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
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in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51 del TIQE
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indicazione della causale del rimborso: “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”. Il venditore è tenuto a indicare la data dell’interruzione all’utente
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT
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in caso di mancato rispetto degli livelli specifici di qualità commerciale definiti dall’articolo 101 del TIQE
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indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali alimentati in bassa pressione
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in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 66 della RQDG
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indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
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indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura
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clienti finali alimentati in bassa pressione
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in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 63 della RQDG
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indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito"
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indennizzi qualità vendita
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clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione
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In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall’Articolo 15, comma 15.1 del TIQV nella prima bolletta utile
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la causale della detrazione deve essere indicata come “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”
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clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
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in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
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“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”
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clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)
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in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione
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“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”
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clienti di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all’articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
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in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione
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Qualora il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione, esso è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Questa comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti 2 alinee
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obbligo di inserimento nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli il link all'apposita sezione del sito del venditore in cui sono fornite indicazioni e ulteriori informazioni in relazione al ricalcolo
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superamento tutela e diritti vulnerabili
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obblighi informativi dei venditori nei confronti dei clienti finali serviti in tutela gas relativi alla rimozione del servizio di tutela gas, (art.3 delibera 100/2023/R/com)
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Il venditore è tenuto a: 1) fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento che gli sono stati comunicati dall’impresa distributrice; b) riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno” seguita dai recapiti telefonici di cui al precedente punto 1).
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sicurezza relativa all’impianto di utenza
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entro il 30 giugno di ogni anno
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Il venditore fornisce ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all’impianto di utenza.
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